IL TAR Lazio, a seguito del ricorso ANCE – insieme ad altre sei imprese – con decreto presidenziale del 15 aprile 2022, ha sospeso la procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi al “Primo stralcio del primo lotto funzionale del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – darsena pescherecci e viabilità di accesso al cantiere – prima Fase” – indetta il 23 marzo u.s. dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, ed ha rinviato al 4 maggio prossimo per la trattazione della causa.
In particolare, Il giudice amministrativo, riconosciuta ad una prima delibazione la fondatezza delle censure, nonché le ragioni di estrema urgenza che giustificano l’adozione della misura cautelare, ha anzitutto ribadito – accogliendo le doglianze dell’ANCE – che “il principio (cfr. Cons. St., III, 24 settembre 2019 n. 6355; id., 20 marzo 2020 n. 2004), secondo cui nelle gare pubbliche la base N. 04262/2022 REG.RIC. d’asta, pur se non deve rispecchiare necessariamente i prezzi medi di mercato, non può esser fissata in modo arbitrario con conseguente alterazione della concorrenza”.
Per l’effetto – si legge sempre nel decreto in commento – ”la determinazione del prezzo a base di gara non può prescindere da una seria verifica, soprattutto nelle congiunture economiche sfavorevoli, della reale congruità rispetto alle prestazioni e ai costi per l’esecuzione dell’appalto.
Ciò in quanto “i concorrenti devono esser in grado di presentare una proposta concreta e realistica, onde l’analisi preliminare dei dati di mercato, propedeutica alla fissazione dei prezzi, è in sé funzionale all’individuazione dei corretti parametri di gara, garantisce la trasparenza ed evita a priori l’abuso di discrezionalità tecnica, senza la necessità di interventi giudiziari in corso di gara, quando non dopo l’aggiudicazione”.
Si tratta di principi fondamentali, che valgono ancora di più in questo periodo in cui i prezzi dei principali materiali da costruzione, com’è noto, hanno subito una fortissima impennata, ulteriormente aggravata dagli effetti del conflitto bellico russo-ucraino in corso.
Occorre che l’importo a base di gara sia sempre congruo ed adeguato; diversamente, si pregiudica sensibilmente la possibilità di proporre offerte serie e, di conseguenza, si impedisce la partecipazione alle gare di gran parte delle imprese operanti nel settore.
Ciò determina, secondo il TAR, la necessità di una seria verifica, soprattutto laddove vi siano congiunture economiche sfavorevoli, della reale congruità dei prezzi rispetto alle prestazioni e ai costi per l’esecuzione dell’appalto.
Verifica che deve essere effettuata anche laddove i prezzi siano dedotti da un prezzario formalmente in linea con le previsioni normative ma, nella sostanza, non con i prezzi correnti sul mercato.
Tale pronuncia conferma quanto da sempre sostenuto da ANCE, ossia che l’obbligo di aggiornamento dei prezzari non può essere assolto dalla committente in senso meramente formalistico, ossia limitandosi ad adottare l’ultimo prezzario regionale utile, senza verificarne anche l’effettiva aderenza ai reali parametri di mercato.
La portata dell’obbligo sancito dall’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici dev’essere, infatti, interpretata in senso sostanziale, nel senso che le committenti sono tenute ad effettuare una revisione dei prezzari disponibili – e, conseguentemente, dei progetti – ogniqualvolta sia riscontrabile una loro non aderenza al dato reale.
Costituisce, questo, un importante precedente che smentisce anche l’argomentazione – spesso sostenuta – secondo la quale la presenza di offerte in gara costituisca, di per sé, un elemento a comprova della congruità dei prezzi di appalto.
In considerazione dell’assoluta importanza della pronuncia in esame e dei principi ivi espressi, se ne auspica la massima diffusione, anche presso le stazioni appaltanti del territorio.
In allegato, il testo del provvedimento in commento.