Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 67 del 21 marzo scorso, è stato pubblicato il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I., ossia il 22 marzo scorso, ed ha già iniziato l’iter parlamentare di conversione in legge (DDL 2564).
Per quanto di interesse del settore delle opere pubbliche, l’art. 23 (intitolato “revisione prezzi”) introduce alcune misure, nella dichiarata ottica di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché’ dei carburanti e dei prodotti energetici.
In particolare, al comma 1, viene consentito al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), in relazione alle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi presentate – di cui all’articolo 1-septies, comma 8, DL 73/2021 – di riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo, un’anticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto, nelle more che le stazioni appaltanti svolgano l’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate dalle imprese.
Va quindi precisato che l’anticipazione viene corrisposta alle stazioni appaltanti – e non agli operatori economici – come individuate al comma 7 dell’articolo 1-septies ed all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17., laddove le stesse abbiano presentato l’istanza di accesso al predetto Fondo.
Si tratta, nel dettaglio, di tutti quei soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – che, data l’incapienza delle risorse accantonate, ai fini dell’erogazione delle compensazioni dei materiali, hanno fatto istanza di accesso Fondo per l’adeguamento dei prezzi – di cui all’articolo 1-septies, comma 8, DL 73/2021.
Al riguardo, si ricorda che:
Ad esito dell’attività istruttoria relativa alle istanze presentate, il MIMS potrà disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione, che sarà poi versato all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato al medesimo Fondo per le compensazioni.
Al secondo comma, infine, sempre nell’ottica di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, l’articolo 23 in commento prevede un incremento di:
In allegato, il testo del provvedimento in commento.